Caso di malattia all’estero

Ricovero ospedaliero, assunzione dei costi, trattamenti: qui trovate le risposte alle domande più frequenti in materia di malattie all’estero.

La legge sull’assicurazione malattie proibisce alle casse malati di coprire i costi per i trattamenti all’estero, anche se questi sono più convenienti. Il principio di territorialità prescrive che l’assicurazione di base possa assumersi i costi solo se la prestazione è stata fornita in Svizzera.

Sì, in due casi l’assicurazione malattia può coprire i costi per trattamenti all’estero:

  • Emergenza: in caso di trattamento medico d’urgenza all’estero, i costi sono a carico dell’assicurazione malattia. Tuttavia, anche qui sono previste limitazioni. Maggiori informazioni al riguardo su Assicurazione viaggi.
  • Le prestazioni non possono essere erogate in Svizzera: se non è possibile effettuare il trattamento in Svizzera, l’assicurazione di base si assume i costi di un trattamento all’estero. In ogni caso, informatevi sempre prima presso il vostro assicuratore malattia, anche se il trattamento è stato prescritto da un medico.

No, in linea di principio i trattamenti medici all’estero pianificati per incidenti, malattia o maternità non possono essere rimborsati dall’assicurazione malattia. In caso di domande o dubbi, mettetevi in contatto con la vostra assicurazione malattia prima del trattamento.

No, il principio di territorialità si applica anche per i medicamenti. Inoltre, la cassa malati non copre i costi di medicamenti provenienti dall’estero, anche nel caso in cui siano stati prescritti da un medico.

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