Gestire l’assicurazione

Obbligo di assicurazione, cambio di modello, disdetta: qui trovate le risposte alle domande più frequenti sulla gestione della vostra assicurazione.

No. L’assicurazione di base è obbligatoria per chi risiede in Svizzera.

Se conservate la residenza in Svizzera e non fate inoltrare la vostra posta all’estero, non potete sospendere o disdire la vostra assicurazione di base.

Le disposizioni in materia di annunci di arrivo e di partenza sono di competenza delle autorità. Informatevi presso il vostro comune di domicilio. Vi preghiamo di osservare che gli annunci di partenza presso il comune non comportano necessariamente l’annullamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera. Potete trovare maggiori informazioni in merito alla pagina delle FAQ.

No. Se intraprendete un viaggio per un periodo indeterminato e cancellate il vostro domicilio, dovete indicarne uno nuovo, poiché altrimenti non potrete essere esonerati dall’obbligo assicurativo.

L’articolo 24 capoverso 1 del Codice civile (CC) recita: «Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.»

Sì. Se vi trasferite all’estero potete sospendere l’assicurazione malattia svizzera per l’anno in questione.

Per farlo, fate pervenire la conferma del vostro nuovo domicilio al vostro assicuratore malattie.

Dal momento della partenza siete assoggettati all’obbligo assicurativo all’estero.

Nella zona UE/AELS vige il cosiddetto principio del luogo d’impiego. Questo stabilisce che l’assicurazione malattie deve essere stipulata nel luogo in cui si lavora o si è lavorato, oppure dove si è registrati come disoccupati.

Il principio del luogo di lavoro vale anche viceversa, se si vive in Svizzera e si lavora all’estero.

In questo caso sussiste l’obbligo di assicurazione malattie all’estero.

Per i frontalieri da Germania, Austria, Italia e Francia è previsto tuttavia il diritto alla scelta dell’assicurazione, che prevede la possibilità di farsi esonerare dall’obbligo assicurativo in Svizzera per continuare ad essere assicurati nel paese di domicilio. Un elenco dei paesi con diritto di opzione assicurativa si trova anche qui.

Questo non vale per il Liechtenstein (paese AELS)

Se si vive in uno stato UE/AELS, ma si percepisce esclusivamente una pensione Svizzera, si è assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera. I pensionati che si trasferiscono in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna hanno il diritto di scegliere dove essere assicurati. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Qui si accede al modulo online Modifica dell’indirizzo.

Utilizzate il portale per i clienti myAtupri? Allora potete modificare il vostro indirizzo in modo semplice e rapido direttamente nel portale per i clienti.

Poiché l’ammontare dei premi dipende dal vostro luogo di residenza, la modifica dell’indirizzo può influenzare il vostro premio mensile.

Per il calcolo della franchigia annua è determinante la data del trattamento effettivo. Avete cambiato assicuratore malattia?

Allora vale la regola: inviate le fatture per i trattamenti effettuati nel vecchio anno al vecchio assicuratore.

Il passaggio a una franchigia più bassa deve essere comunicato all’assicuratore malattia entro e non oltre il 30 novembre (negli orari di apertura).

Il passaggio a una franchigia superiore può avvenire all’inizio di un anno civile. Si consiglia di comunicare il passaggio all’assicuratore malattia per iscritto. Il termine è il 31 dicembre.

Qui è possibile modificare la franchigia

Se avete un nuovo medico di famiglia o un nuovo studio medico HMO, vi preghiamo di comunicarcelo tramite il modulo online.

Può trovare l’elenco dei possibili studi HMO individuali o associati e dei medici di famiglia con la nostra ricerca medici.

Chi è assicurato nel modello standard (libera scelta del medico e franchigia di CHF 300.–) può sempre passare a un modello assicurativo alternativo ogni 1° giorno del mese successivo.

Per tutti gli altri assicurati, il cambio di modello è possibile sempre il 1° gennaio. La comunicazione alla cassa malati deve avvenire entro il 30 novembre.

Nell’ambito delle assicurazioni complementari, ulteriori prestazioni specifiche sono elencate nelle Condizioni complementari di assicurazione.

  1. Fasce d’età: in tutte le CCA di Atupri sono elencate le fasce d’età per le quali sussiste una variazione rispetto alle CGA. Nella maggior parte dei casi tale modifica riguarda l’aumento della tariffa dei premi.
  2. Durata massima dei contratti pluriennali: ora i contratti pluriennali possono essere stipulati solamente con una durata massima di tre anni. I contratti pluriennali esistenti possono essere disdetti per la fine del terzo anno, osservando un termine di disdetta di tre mesi. Pertanto, se avete stipulato un contratto di cinque anni, potete rescinderlo anticipatamente dopo tre anni. Per questo motivo non offriamo più la durata contrattuale di cinque anni nelle assicurazioni Mivita, Comforta e Ospedale.

Avvertenza:

le modifiche elencate valgono senza la dichiarazione di consenso degli assicurati e sono valide per tutti i nostri clienti. Tali modifiche sono riportate in forma semplificata in questo articolo. Sono giuridicamente vincolanti le disposizioni delle CGA e CCA inviate per posta o tramite il portale clienti myAtupri.

Compilate il modulo online Procura e inviarlo firmato al Service Center di competenza. La procura è valida solamente con una copia di un documento ufficiale di identità (passaporto o carta d’identità) della persona assicurata.

Compilate semplicemente il modulo online Raccomandazione e comunicateci i dati del potenziale nuovo cliente.

Per ogni persona che si assicurerà con noi su vostra raccomandazione vi regaleremo un buono a vostra scelta di Reka, Digitec o Zermatters Alpine School.

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Il nostro servizio clienti sarà lieto di aiutarvi.

Come possiamo aiutarvi?

In caso di domande, potete contattarci nei seguenti modi: