L’assicurazione malattia in Svizzera

In Svizzera il sistema delle casse malati è composto dall’assicurazione di base obbligatoria e da diverse assicurazioni complementari opzionali.
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L’assicurazione di base obbligatoria copre i costi per i trattamenti medici necessari per malattia, infortunio e maternità. Queste prestazioni sono identiche a prescindere da chi fornisce l’assicurazione di base. Le assicurazioni complementari ampliano la copertura.

È utile conoscere alcuni termini e fatti. Scoprite qui cosa sono le prestazioni standardizzate, qual è la differenza tra franchigia e aliquota percentuale e quando potete cambiare assicurazione.

Informazioni e fatti

I premi assicurativi dipendono dal luogo di domicilio, dall’età, dalla franchigia scelta e dall'inclusione o esclusione degli infortuni. Vengono fissati annualmente e possono variare a seconda della compagnia di assicurazione e del prodotto.

In Svizzera le prestazioni dell’assicurazione di base sono identiche a prescindere dall'assicuratore malattia. Tutti coloro che vivono e lavorano in Svizzera hanno accesso all’assistenza medica con l’assicurazione di base, indipendentemente dal reddito, dal permesso di soggiorno e dallo stato di salute.

Le assicurazioni complementari coprono le prestazioni non rimborsate dall’assicurazione di base obbligatoria. Che desideriate una protezione completa o un’assicurazione mirata in un determinato ambito, i nostri prodotti forniscono contributi per i trattamenti ospedalieri, il trasporto in ambulanza, la promozione della salute e lo sport, la pianificazione familiare, la medicina alternativa, i mezzi ausiliari per la vista e molto altro ancora.

La franchigia viene spesso confusa con l’aliquota percentuale, poiché entrambe riguardano la partecipazione ai costi. In linea di principio, tutti gli assicurati partecipano alle prestazioni della cassa malati. Con la franchigia vi assumete personalmente i primi CHF 300.– e al massimo i primi CHF 2'500.– dei costi annuali di trattamento.

Preventivate poche spese mediche? Allora scegliete una franchigia elevata e pagate un premio più basso.

Prevedete spese mediche annuali elevate? Allora scegliete una franchigia più bassa e pagate un premio più alto.

Raggiunto il limite della franchigia stabilita individualmente, si paga un’aliquota percentuale fino all’importo massimo stabilito, ossia il 10 % dei costi sanitari fino a un massimo di CHF 700.– per anno civile. Per i bambini fino a CHF 350.– per anno civile.

Potete disdire e cambiare l’assicurazione di base dalla fine di ogni anno. La disdetta scritta deve essere inviata entro e non oltre il 30 novembre alla cassa malati. Nel caso delle assicurazioni complementari, generalmente il passaggio è possibile alla fine dell’anno con un termine di disdetta di tre mesi.

Ogni cassa malati in Svizzera è tenuta ad ammettere clienti all’assicurazione di base obbligatoria in qualsiasi momento, senza riserve o periodi di attesa e indipendentemente dall’età e dallo stato di salute.

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Domande frequenti

No. L’assicurazione di base è obbligatoria per chi risiede in Svizzera. Se rimanete registrati in Svizzera e non fate inoltrare la vostra corrispondenza all’estero, non potete sospendere o annullare l'assicurazione di base.

Le disposizioni in materia di annunci di arrivo e di partenza sono di competenza delle autorità. Informatevi presso il vostro comune di domicilio. Vi preghiamo di osservare che gli annunci di partenza presso il comune non comportano necessariamente l’annullamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera.

No. Se intraprendete un viaggio per un periodo indeterminato e cancellate il vostro domicilio, dovete indicarne uno nuovo, poiché altrimenti non potrete essere esonerati dall’obbligo assicurativo.

Sì. Se vi trasferite all’estero potete sospendere l’assicurazione malattia svizzera per l’anno in questione. Inviate la conferma del nuovo luogo di residenza alla vostra assicurazione sanitaria. All'estero si è soggetti all'assicurazione obbligatoria dal momento dell'ingresso nel Paese.

Nella zona UE/AELS* vige il cosiddetto principio del luogo d’impiego. Questo stabilisce che dovete stipulare un'assicurazione malattia nel paese in cui lavorate o avete lavorato oppure in cui siete registrati all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il principio del luogo d'impiego vale anche nel caso opposto, ovvero se vivete in Svizzera e lavorate all’estero. In questo caso sussiste l’obbligo di assicurazione malattie all’estero.

Tuttavia, i frontalieri provenienti da Germania, Austria, Italia e Francia hanno il diritto di optare per l'assicurazione, il che significa che possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera per continuare a essere assicurati nel loro Paese di residenza. Una panoramica dei Paesi con diritto di opzione assicurativa è disponibile qui.

*Non si applica allo Stato EFTA del Liechtenstein

Se abitate in uno Stato UE/AELS o nel Regno Unito, ma percepite esclusivamente una rendita svizzera, siete assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera. I pensionati che si trasferiscono in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna hanno il diritto di scegliere dove essere assicurati. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Come possiamo aiutarvi?

In caso di domande, potete contattarci nei seguenti modi: