Assicurazione malattia in Svizzera: informazioni utili per chi si è trasferito (e per tutti gli altri)

Vi siete trasferiti di recente in Svizzera? Oppure volete semplicemente informarvi sul sistema delle casse malati in Svizzera? Qui trovate una panoramica delle informazioni più importanti sull’assicurazione di base obbligatoria (detta anche assicurazione delle cure medico-sanitarie) e sulle diverse assicurazioni complementari opzionali in Svizzera.
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Ecco come funziona il sistema svizzero delle casse malati 

In Svizzera sono due le leggi che regolano il modo in cui le persone domiciliate in Svizzera devono e possono assicurarsi: 

  • Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge sull’assicurazione malattie (LAMal): qui si fa riferimento all’assicurazione di base. La LAMal stabilisce che tutte le persone domiciliate in Svizzera devono obbligatoriamente stipulare un’assicurazione di base. L’assicurazione di base obbligatoria copre i costi per i trattamenti medici necessari per malattia, infortunio e maternità. Queste prestazioni sono identiche a prescindere da chi fornisce l’assicurazione di base. Scoprite di quali prestazioni si tratta esattamente nell’articolo «Prestazioni dell’assicurazione di base in Svizzera: cosa viene rimborsato?» 
  • Assicurazioni complementari facoltative secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA): le assicurazioni complementari ampliano la copertura dell’assicurazione di base obbligatoria, consentendo di colmare le lacune assicurative. Scoprite quali prestazioni offrono le assicurazioni complementari tipiche nell’articolo «Prestazioni dell’assicurazione complementare in Svizzera». Poiché queste assicurazioni sono facoltative, le casse malati non sono obbligate ad ammettere tutte le persone. Al momento della stipulazione dell’assicurazione è spesso richiesto di rispondere a domande sullo stato di salute. 

Informazioni dettagliate sulle assicurazioni di base e complementari sono disponibili nell’articolo: «Assicurazione di base e complementare: cosa devo sapere?». 

Appena trasferiti in Svizzera?

Vi diamo un caloroso benvenuto! Le nostre assicurazioni di base e complementari vi aiutano a rendere la vostra vita il più sana possibile, a prescindere dall’età.

Stipulare un’assicurazione in Svizzera: obblighi e prescrizioni  

È utile conoscere alcuni termini e fatti. Scoprite qui in cosa consiste l’obbligo assicurativo, qual è la differenza tra franchigia e aliquota percentuale e cosa vale per i premi. 

Obbligo assicurativo per l’assicurazione di base 

Ogni cassa malati in Svizzera è tenuta ad ammettere clienti all’assicurazione di base obbligatoria in qualsiasi momento, senza riserve o periodi di attesa e indipendentemente dall’età e dallo stato di salute. 

L’obbligo assicurativo vale in base al principio del luogo di lavoro. Dovete quindi stipulare un’assicurazione malattia anche se lavorate in Svizzera ma vivete all’estero o se percepite la vostra rendita all’estero.  

Esistono eccezioni all’obbligo assicurativo. 

  • Frontalieri/e con cittadinanza UE e domicilio in un Paese confinante con la Svizzera: avete il diritto di opzione e potete decidere autonomamente se farvi assicurare in Svizzera o meno. 
  • Contratto di lavoro in un paese UE/AELS con trasferimento del domicilio in Svizzera: in base al principio del luogo di lavoro, non siete soggetti all’obbligo assicurativo e in questo caso non potete stipulare un’assicurazione malattia. 
  • Rendita da un Paese UE/AELS con trasferimento del domicilio in Svizzera: in questo caso vale lo stesso principio. Non potete stipulare un’assicurazione malattia in Svizzera.  
  • Distacco dall’estero: se venite distaccati in Svizzera dal vostro datore di lavoro solo per un periodo limitato e siete domiciliati qui solo per tale periodo, l’obbligo assicurativo non si applica e non potete stipulare un’assicurazione malattia.   

Termine per l’iscrizione 

Dopo la vostra notifica all’Ufficio controllo abitanti, avete tre mesi di tempo per stipulare l’assicurazione malattia obbligatoria. L’assicurazione decorre dalla data a partire dalla quale avete trasferito il vostro domicilio in Svizzera e dovete pagare il premio retroattivamente da tale data. Se lasciate scadere il termine, dove pagare una tassa e la copertura assicurativa inizia solo a partire dall’iscrizione successiva.  

Le assicurazioni complementari facoltative possono essere stipulate in qualsiasi momento. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di ammissione da parte delle assicurazioni. 

Colmate per tempo le lacune assicurative con un’assicurazione complementare ambulatoriale. Diversamente dall’assicurazione di base, infatti, il passaggio è tendenzialmente più difficile.  

Premio per l’assicurazione 

Il sistema assicurativo svizzero prevede un cosiddetto «premio individuale». All’interno di una famiglia o di un’economia domestica ogni singola persona deve stipulare un’assicurazione. Tuttavia, per le assicurazioni complementari sono spesso previsti sconti famiglia. Maggiori informazioni sono disponibili anche nell’articolo «Risparmiare sui premi della cassa malati».  

I premi assicurativi dell’assicurazione di base dipendono dal vostro luogo di residenza, dall’età, dalla franchigia scelta (ulteriori informazioni più avanti) e dal fatto che abbiate incluso un’assicurazione contro gli infortuni o questa sia coperta dal vostro datore di lavoro. I premi vengono fissati annualmente e possono variare a seconda della compagnia di assicurazione e del tipo di prodotto. 

Il premio assicurativo dell’assicurazione complementare dipende, oltre che dal prodotto scelto, anche dal domicilio, dall’età e dal sesso della persona assicurata.  

Partecipazione ai costi per persone assicurate in Svizzera 

In Svizzera, le persone con un’assicurazione malattia obbligatoria partecipano ai costi delle prestazioni sanitarie. Questo avviene tramite la franchigia e l’aliquota percentuale.  

  • Franchigia: con la franchigia definite fino a quale limite volete sostenere di tasca vostra i costi di trattamento. La franchigia minima è di CHF 300.– e quella massima è di CHF 2’500.– dei costi annuali di trattamento. 
  • Aliquota percentuale: oltre alla franchigia, è dovuta un’aliquota percentuale pari al 10% dei costi del trattamento fino a un massimo di CHF 700.– all’anno. 

Franchigia e aliquota percentuale sono due dei termini più importanti nel sistema svizzero delle casse malati. Ma ce ne sono molti altri. Per questo, nell’articolo «Assicurazione di base e complementare: cosa devo sapere?» la nostra esperta Isabelle Rüegg fornisce una spiegazione dei principali termini assicurativi.  

Nell’ambito dell’assicurazione complementare, generalmente le assicurazioni si assumono una determinata percentuale dei costi fino a un importo massimo definito. Un esempio di assicurazione complementare Atupri Intense

  • l’assicurazione complementare Atupri Intense contribuisce alle prestazioni per la promozione della salute con un’assunzione dei costi del 75 % fino a un massimo di CHF 500.– all’anno. Per un abbonamento alla palestra di CHF 700.–, le persone assicurate possono quindi contare su una partecipazione ai costi da parte di Atupri di CHF 500.–.   

Stipulare e cambiare assicurazione in Svizzera 

Se non avete ancora un’assicurazione di base o un’assicurazione complementare in Svizzera, potete stipulare un’assicurazione in qualsiasi momento. Vi consigliamo di utilizzare il calcolatore dei premi e richiedere un’offerta. Per la proposta ufficiale di assicurazione occorrono: 

  • copia del certificato di domicilio rilasciato l’Ufficio controllo abitanti del vostro Comune di domicilio 
  • copia del permesso di dimora 
  • attestato di assicurazione del vostro assicuratore malattia estero, se disponete ancora di una copertura assicurativa sanitaria all’estero  

Se disponete già di un’assicurazione di base o complementare in Svizzera, per cambiare assicurazione bisogna rispettare determinate regole e scadenze. Scoprite quali sono nei seguenti articoli: 

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Domande frequenti sulle casse malati in caso di trasferimento all’estero o dall’estero in Svizzera

No. L’assicurazione di base è obbligatoria per chi risiede in Svizzera. Se conservate la residenza in Svizzera e non fate inoltrare la vostra posta all’estero, non potete sospendere o disdire la vostra assicurazione di base. 

Le disposizioni in materia di annunci di arrivo e di partenza sono di competenza delle autorità. Informatevi presso il vostro comune di domicilio. Vi preghiamo di osservare che gli annunci di partenza presso il comune non comportano necessariamente l’annullamento dell’obbligo assicurativo in Svizzera. Potete trovare maggiori informazioni in merito alla pagina delle FAQ. 

Tutte le informazioni importanti sulla partenza dalla Svizzera sono disponibili alla pagina «Partenza dalla Svizzera: cosa c’è da sapere». 

No. Se intraprendete un viaggio per un periodo indeterminato e cancellate il vostro domicilio, dovete indicarne uno nuovo, poiché altrimenti non potrete essere esonerati dall’obbligo assicurativo. 

Sì. Se vi trasferite all’estero potete sospendere l’assicurazione malattia svizzera per l’anno in questione. Tutte le informazioni importanti sulla partenza dalla Svizzera sono disponibili sulla pagina «Partenza dalla Svizzera: cosa c’è da sapere». Per farlo, fate pervenire la conferma del vostro nuovo domicilio al vostro assicuratore malattie.
Dal momento della partenza siete assoggettati all’obbligo assicurativo all’estero. 

Nella zona UE/AELS* vige il cosiddetto principio del luogo d’impiego. Questo stabilisce che l’assicurazione malattie deve essere stipulata nel luogo in cui si lavora o si è lavorato, oppure dove si è registrati come disoccupati. 

Il principio del luogo di lavoro vale anche viceversa, se si vive in Svizzera e si lavora all’estero. In questo caso sussiste l’obbligo di assicurazione malattie all’estero. 

Per le/i frontaliere/i da Germania, Austria, Italia e Francia è previsto tuttavia il diritto alla scelta dell’assicurazione, che prevede la possibilità di farsi esonerare dall’obbligo assicurativo in Svizzera per continuare ad essere assicurati nel paese di domicilio. Un elenco dei paesi con diritto di opzione assicurativa si trova anche qui

* Questo non vale per il Liechtenstein (paese AELS) 

Se abitate in uno Stato UE/AELS o nel Regno Unito, ma percepite esclusivamente una rendita svizzera, siete assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera. Le pensionate e i pensionati che si trasferiscono in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna hanno il diritto di scegliere l’assicurazione. Maggiori informazioni sono disponibili qui

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